In deroga a quanto previsto allart. 2.5 delle CGF si prevede che:
- il termine di preavviso per il recesso del fornitore è di sei mesi
- il termine di preavviso per il recesso del cliente è pari a sei mesi in caso di fornitura di energia elettrica con almeno un sito in MT, mentre è di tre mesi in tutti gli altri casi
- in ogni caso il termine di preavviso per il recesso del cliente è pari a un mese se il cliente recede per cessazione della fornitura
Il termine di preavviso decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione della relativa comunicazione nei casi di cui ai punti 1 e 2, mentre decorre dalla ricezione della relativa comunicazione nel caso di cui al punto 3.




